ma ancora attuale al momento della decisione. Pertanto, qualora il giudice di merito, anche in sede di impugnazione, accerti che nelle more del giudizio la parte originariamente inadempiente ha adempiuto la propria prestazione, seppure tardivamente, e che questa sia stata accettata dal creditore, dovrà rigettare l’eccezione de qua, assumendo https://griffinnbqfs.ltfblog.com/29005532/la-mejor-parte-de-ricorso-per-cassazione