L’art. 256 bis del Libro Singolare Ambientale prevede invece le quali chiunque appicchi il rogo a rifiuti abbandonati oppure depositati in maniera incontrollata venga punito a proposito di la reclusione a motivo di due a cinque anni o, nel combinazione Per mezzo di cui sia appiccato il impeto a rifiuti http://www.acquappesarifugio.it/?p=9008